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Statuto


Associazione per l’aiuto ai giovani e adulti con diabete di tipo 1 – Associazione di Promozione Sociale AGD.1 GROSSETO - APS

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni (da ora in poi “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione per l'aiuto ai giovani e adulti con diabete di tipo 1 di Grosseto - APS" in forma abbreviata A.G.D.1 Grosseto - APS (da ora in poi indicata come “Associazione”) indicazione ed acronimo che dovranno essere riportato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.
Essa trae la sua origine dall'atto di costituzione registrato a Grosseto con deposito statuto all’ Ufficio del Registro di Grosseto il 30/1/1980 al n°439 e atto notarile NOTAIO CASALI DE ROSA GR del 19/03/81 registrato il 6/4/81 al n° 1275 della "Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici ", detta per brevità anche "A.G.D. - Grosseto".
L'Associazione risulta identificata all’Anagrafe Tributaria con il codice fiscale 92003650535.
L'Associazione ha sede a Grosseto. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non rappresenta variazione statutaria.

ART. 2 – DURATA
L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'Art. 11.

ART. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale tra quelle indicate dall'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, prevista alla lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, prevista alla lettera c);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, prevista alla lettera i).
L'Associazione, nello svolgimento delle attività generali sopra indicate, opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore delle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in particolare dei bambini e giovani in età evolutiva, in quanto soggetti svantaggiati. Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente articolo, l'Associazione attraverso le azioni indicate si propone di:
1. promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 al fine di favorirne la diagnosi tempestiva e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti, nonché adoperarsi per la sensibilizzazione sociale su questa patologia;
2. sostenere la persona affetta da diabete mellito di tipo 1, in particolare nell'età evolutiva, ed il suo nucleo familiare, nell’educazione alla pratica dell’autocontrollo e all'autogestione della patologia;
3. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l’inserimento sociale del bambino e dei giovani affetti da diabete mellito di tipo 1;
4. favorire lo scambio di informazioni fra i soci al fine di consentire la condivisione di esperienze e aiuto reciproco nonché creare occasioni di confronto con altre associazioni similari;
5. combattere ogni forma di discriminazione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1 a motivo della sua condizione, in ambito familiare, scolastico, lavorativo, sportivo, medico, sociale;
6. sollecitare, partecipare o promuovere pubblicazioni, convegni, attività didattiche, incontri, corsi e conferenze, campagne di educazione sportiva, socio-sanitaria, e di divulgazione a tutti i livelli della conoscenza del diabete mellito di tipo 1, compresa l’effettuazione di attività di formazione nei confronti di insegnanti, istruttori sportivi, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti, in forma pubblica o privata con gestione diretta o mediante collaboratori e convenzioni con terzi;
7. promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate e migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete mellito di tipo 1;
8. stipulare convenzioni con Enti Pubblici, privati e liberi professionisti al fine della realizzazione delle finalità statutarie;
9. suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone affette da diabete mellito di tipo 1;
10. sostenere le istanze delle persone affette dalla patologia in ambito istituzionale e sanitario;
11. sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza sociale e medica e realizzare nuovi servizi terapeutici ed assistenziali a favore delle persone colpite da diabete mellito di tipo 1 e loro familiari;
12. suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non possa o non riesca ad offrire interventi adeguati;
13. seguire, come interlocutore delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, l'attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanate, relative al diabete mellito di tipo 1 e ad ogni aspetto ad esso collegabile;
14. reperire fondi da destinare a studi e/o iniziative rivolte ad una maggiore conoscenza della condizione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1;
15. sostenere l'innovazione nei metodi di monitoraggio e gestione del diabete mellito di tipo 1;
16. fornire sostegno e/o fondi alle iniziative di studiosi, strutture sanitarie o pubbliche, associazioni o enti che possano dare contributo allo studio e alla cura del diabete mellito di tipo 1, nonché stimolare collaborazioni regionali, nazionali ed internazionali finalizzate al sostegno della ricerca scientifica volta all'individuazione e all'applicazione di una cura definitiva e risolutiva del diabete mellito di tipo 1.
L'Associazione può aderire ad altre associazioni senza fini di lucro e ad altri Enti del Terzo Settore qualora ciò risulti utile al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie, anche allo scopo di accrescere la sua rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

ART. 4 – RACCOLTA FONDI
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi degli Art. 7 e 79 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 – ASSOCIATO
Può assumere la qualifica di Associato ogni persona fisica, cittadino italiano o straniero, ovunque residente che condivide e accetta le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione e, mosso da spirito di solidarietà, si impegna concretamente per realizzarle con le proprie competenze e conoscenze.
Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al limite stabilito dalla Legge.
Qualora il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito entro il termine previsto dalla Legge. La mancata ricostituzione del numero minimo degli associati comporterà la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore salvo iscrizione in altra sezione.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 6 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Chi intende associarsi, dovrà presentare all’Associazione, una domanda scritta che dovrà contenere:
- i dati personali quali l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di impegno al puntuale versamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la clausola compromissoria di cui all'articolo 27;
- del presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Se l'adesione viene richiesta per un soggetto minorenne, la domanda dovrà essere avanzata dall'esercente la patria potestà che lo rappresenterà a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
L'aspirante Associato dovrà accompagnare la domanda al contestuale versamento della quota associativa; nel caso di rigetto della domanda l'importo della quota verrà restituita.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
Qualora la domanda venga rigettata il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivarne la decisione e comunicarla all'interessato. Entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
L'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.

ART. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi qualora maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- prestare la propria attività rivolta verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- informare, mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione le variazioni dei propri dati indicati nella domanda di ammissione di cui all'Art. 6 del presente Statuto;
- non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o per recesso.
L’associato può essere escluso quando contravviene gravemente agli obblighi e fini del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o di immagine all’Associazione. L'esclusione deve essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente e senza indugio all'Associato che potrà presentare ricorso scritto all’Associazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva il Collegio di Probiviri o in mancanza di questo l’Assemblea degli Associati alla prima riunione successiva, fino alla quale il provvedimento rimane sospeso.

L’Associato viene inoltre escluso in caso di inadempimento del versamento della quota associativa per due annualità consecutive.
L’Associato può sempre recedere dall’Associazione.
L'Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la decisione all’Associazione e la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso.
I diritti di partecipazione dell’ente associato non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 9 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il vice-Presidente;
- il Tesoriere e il Segretario;
- il Collegio di Probiviri (eventuale);
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- i Revisori Legali dei conti (eventuale).

Tutte le cariche dell'Associazione sono prestate gratuitamente ad eccezione di quella dell’Organo di Controllo e dei Revisori Legali.
Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo i termini e i limiti stabiliti del Consiglio Direttivo.
Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerato.

ART. 10 – ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
Ciascun associato, se impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni Associato votante ha diritto ad un voto.
Ciascun associato con diritto di voto può ricevere sino ad un massimo di 2 deleghe, esprimendo così 3 voti.
Il diritto di voto in Assemblea spetta agli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta. Per gli associati minorenni, il diritto di voto e di elettorato passivo viene esercitato dai genitori o coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e su espressa delibera dello stesso, l’Assemblea potrà essere svolta in modalità telematica e il voto sarà espresso dagli associati per via telematica o elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo di almeno uno dei seguenti sistemi:
- posta elettronica certificata (PEC);
- raccomandata;
- e-mail a cui deve seguire conferma di ricevimento;
- sistemi di messaggistica che forniscano evidenza di recapito della comunicazione;
- consegna a mano controfirmata per ricevuta dall’associato,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea ad almeno uno dei recapiti risultanti dal Libro degli Associati. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente; qualora non provveda dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
In caso di inattività anche dei consiglieri la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Associazione. La prima e seconda convocazione non potranno essere stabilite nello stesso giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso in cui il Presidente o il Vice non fossero presenti, e quando si debba procedere alla nomina o alla revoca degli organi associativi, l'Assemblea provvede ad eleggere fra i presenti, con voto palese salvo diversa richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti, il Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea, constatata la regolarità della costituzione e delle deleghe, provvede a nominare fra i presenti un Segretario di Assemblea che redigerà il verbale della seduta, da riportare nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nonché a nominare due scrutatori, in caso siano previste votazioni. Il Presidente, Segretario e gli scrutatori, da scegliere, nel caso siano stati appositamente nominati per l’Assemblea, ove possibile fra i presenti non candidati all'elezione degli organi associativi, esauriscono le loro funzioni al termine della seduta stessa.
L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo diversa richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti; adotta il metodo del voto segreto quando le deliberazioni riguardano le singole persone e quando si procede alla nomina o alla revoca dei componenti degli organi associativi.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo interno e/o della revisione legale;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l’eventuale Regolamento Interno adottato dal Consiglio;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto di sua competenza.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, pur tuttavia sempre nell'ambito della stessa Provincia.

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario dell’Associazione, sarà inviato, a sua cura, entro 30 giorni agli associati tramite i medesimi mezzi di comunicazione previsti per la convocazione assembleare.

ART.11 - QUORUM ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti, ove non diversamente stabilito nel presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quinti dei soci, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea, fra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- discutere, prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio previsionale per l’anno corrente e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Tesoriere;
- deliberare sull’ammissione e l’esclusione degli Associati, nonché sulle azioni disciplinari nei loro confronti;
- deliberare in merito a qualsiasi attività o evento proposto dagli Associati o da terzi;
- deliberare in merito all'accettazione di eventuali lasciti;
- formulare, se ritenuto opportuno, un Regolamento Interno e/o un Regolamento dei Lavori Assembleari in linea con il presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la domanda di ammissione a Reti Associative che svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- autorizzare la stipula di accordi e/o convenzioni con Enti Pubblici, Enti Privati e liberi professionisti;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- autorizzare l’apertura e la chiusura di conti correnti, da gestire esclusivamente su basi attive;
- nominare coloro che devono rappresentare l'Associazione nelle varie commissioni, organi e associazioni a cui essa aderisce, ed assegnare altri eventuali incarichi;
- deliberare sul trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, compreso tra 3 e 9, secondo quanto stabilito dall’Assemblea prima della votazione. Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, con voto segreto; restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
Si applicano le norme dell'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione dev'essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o per mezzo di messaggistica istantanea scelta dal Consiglio Direttivo pro tempore. Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e ovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e cioè 2 se composto da 3, 3 se composto da 5, 4 se composto da 7 e 5 se composto da 9 consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei suoi componenti ovvero almeno:
- 2 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 3 componenti;
- 3 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 5 componenti;
- 4 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 7 componenti;
- 5 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 9 componenti.

Nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre 15 giorni dall’assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni quattro mesi anche più frequentemente quando se ne ravveda la necessità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi presiede la riunione il consigliere anagraficamente più anziano.
Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo decade qualora vengono a mancare la metà più uno dei suoi componenti. In caso di rinuncia o revoca di un consigliere questo verrà sostituito con il primo dei non eletti direttamente dal Consiglio Direttivo. In caso di parità fra due o più non eletti diverrà consigliere quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti l'Assemblea provvederà alla nomina integrativa nella prima riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi compiti, la facoltà di predisporre un Regolamento Interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, definisca gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Tale Regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, viene eletto dallo stesso fra i suoi membri, con voto palese. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno. Dirige il Consiglio Direttivo e cura che siano attuate le delibere dello stesso e dell’Assemblea degli associati, oltre a vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno e del Regolamento dei Lavori Assembleari, se adottati. In caso di comprovata necessità ed urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso alla prima riunione successiva. Convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di operare sui conti correnti dell’Associazione, che possono essere soltanto su basi attive, essendo espressamente vietata la richiesta di affidamenti ad istituzioni finanziarie e creditizie. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decesso o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con gli stessi quorum e modalità di voto previsti per l’elezione del Consiglio Direttivo. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per procedere al suo rinnovo. Sostituisce il Tesoriere in caso di assenza o impedimento.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni e, in caso di ulteriore mancanza di quest'ultimo, la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età anagrafica.

ART. 14 – TESORIERE e SEGRETARIO
Il Tesoriere e il Segretario sono eletti all’interno Consiglio Direttivo, e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Di norma, le funzioni di Segretario e Tesoriere non sono svolte dalla stessa persona. Qualora sia ritenuto necessario dal Consiglio, le due funzioni possono essere assunte dalla medesima persona.
Il Tesoriere assolve ai seguenti compiti:
- riscuote le entrate a qualsiasi titolo;
- ha la custodia dei conti dell’Associazione;
- ogni 4 mesi effettua un report sulla situazione finanziaria e contabile del conto corrente intestato all’Associazione al Consiglio Direttivo;
- effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- verifica il pagamento delle quote associative;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Segretario nell'aggiornamento del libro degli Associati;
- sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario assolve ai seguenti compiti:
- attende alla corrispondenza;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
- cura la conservazione del registro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati;
- sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati;
- invia i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo agli Associati;
- cura la conservazione del registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

ART. 15 – COLLEGIO DI PROBIVIRI (eventuale)
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere nel suo seno un Collegio di Probiviri, composto da un numero massimo di tre membri, eletto con voto segreto. Il Collegio di Probiviri ha il compito di istruire, arbitrare e risolvere le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione, o tra i vari organi della stessa. Esso giudicherà ex bono et ex aequo. Il Collegio di Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili. Del Collegio di Probiviri non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'Assemblea ne deciderà il numero dei componenti. L'Organo di Controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea degli Associati. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti con voto segreto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Non possono fare parte dell'Organo di Controllo i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E' l'organo di controllo esterno, anche monocratico, che deve essere nominato dalla Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 31 CTS). Può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'Assemblea stessa.
Tale attività può essere svolta da una Società di revisione legale iscritta negli appositi Registri.

ART. 18 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
I fondi dell’Associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio Direttivo, e una cassa corrente il cui importo massimo dovrà essere stabilito, sulla base della valutazione delle esigenze delle attività associative, dal Consiglio Direttivo; su tali conti, su disposizione del Consiglio, possono compiere operazioni il Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di un suo impedimento, e il Tesoriere.

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, quote d’iscrizione ad eventuali attività promosse dall’Associazione, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi.

ART. 21 – BILANCIO DI ESERCIZIO
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile l’Assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio appena trascorso, del bilancio previsionale per l’anno in corso e dell’eventuale bilancio sociale. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio consuntivo dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati con la convocazione dell’Assemblea che ne ha l’approvazione all’ordine del giorno. Il bilancio consuntivo approvato dovrà essere depositato nei termini previsti presso il RUNTS da quando sarà operativo.

ART. 22 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti di legge l'Associazione deve:
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere, depositare presso il RUNTS da quando sarà operativo, e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 23- LIBRI
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- Registro dei Volontari, tenuto a cura del Segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi quando ne facciano richiesta scritta trasmessa a mezzo PEC o raccomandata e dopo aver concordato data e ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.

ART. 24 – VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25 - LAVORATORI
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, preferibilmente individuati dall'Assemblea fra quelli con finalità similari a quelle dell'Associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio da un arbitro unico, secondo lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto.
L'arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.
L'arbitro unico deciderà in via irrituale secondo equità nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

ART. 28 - RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice
Civile.

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